iscrizione
all'elenco dei coltivatori diretti è insufficiente per l’esercizio della
prelazione agraria
04.11.2001
Cass. 22.06.2001, n. 8595
Ai fini dell'esercizio della prelazione da parte del proprietario confinante del fondo compravenduto ai sensi della L. 817/1971 è necessario che esso coltivi direttamente il fondo finitimo con quello che altri intende alienare per cui non è sufficiente che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto per essere dedito altrove alla attività agricola.
L'intento del legislatore
perseguito mediante la prelazione del confinante è infatti l'ampliamento
dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà
della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto.
Pertanto, non può
attribuirsi efficacia vincolante sul punto alla certificazione proveniente dal
sindaco di altro comune.
Né la qualità di coltivatore
agricolo può desumersi dall'iscrizione negli elenchi di coltivatori diretti del
Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), atteso che detta certificazione
rilasciata a fini essenzialmente assistenziali è idonea soltanto a fornire
elementi indiziari in proposito, essendo ricollegabile ad una mera condizione
professionale e non all'accertamento dell'attività di coltivatore diretto
svolta su un determinato fondo.