iscrizione all'elenco dei coltivatori diretti è insufficiente per l’esercizio della prelazione agraria


04.11.2001

 

Cass. 22.06.2001, n. 8595

 

Ai fini dell'esercizio della prelazione da parte del proprietario confinante del fondo compravenduto ai sensi della L. 817/1971 è necessario che esso coltivi direttamente il fondo finitimo con quello che altri intende alienare per cui non è sufficiente che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto per essere dedito altrove alla attività agricola.

 

L'intento del legislatore perseguito mediante la prelazione del confinante è infatti l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto.

 

Pertanto, non può attribuirsi efficacia vincolante sul punto alla certificazione proveniente dal sindaco di altro comune.

 

Né la qualità di coltivatore agricolo può desumersi dall'iscrizione negli elenchi di coltivatori diretti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), atteso che detta certificazione rilasciata a fini essenzialmente assistenziali è idonea soltanto a fornire elementi indiziari in proposito, essendo ricollegabile ad una mera condizione professionale e non all'accertamento dell'attività di coltivatore diretto svolta su un determinato fondo.